![]() |
|
|
IL PORTALE VERTICALE PER LA QUALITA' IN SANITA' |
|
|
PIANO SANITARIO PROVINCIALE 2000-2002 Nel periodo di piano si procederà all'accreditamento dei soggetti erogatori del Servizio sanitario provinciale (aziende speciali, altre istituzioni sanitarie pubbliche e private, di cui agli art. 25, 26, 36, 40, 41, 42, 43, della L. 23.12.1978, n 833; nonché i professionisti). Procedure e modalità verranno definiti da specifici provvedimenti della Giunta Provinciale. In via transitoria, fino alla emanazione dei suddetti atti, il riconoscimento dello status di erogatore delle prestazioni per conto del Servizio sanitario provinciale è automatico per le strutture pubbliche nonché per quelle private convenzionate alla data del 1 gennaio 1993. 4.5. Sviluppo della qualità La Provincia e le Aziende sanitarie si impegnano nel periodo di vigenza del piano a sviluppa qualità nei servizi. A tal fine assumono iniziative tecniche, organizzative, formative e di sviluppo del sistema informativo. La Provincia: - promuove iniziative per l'aumento e la diffusione degli interventi finalizzati ad incrementare la qualità nei servizi sanitari, anche attraverso forme di incentivazione delle aziende aggiuntive rispetto al finanziamento previsto dalla quota capitaria; - formula direttive ed indirizzi per le attività di sviluppo della qualità; - propone contenuti e metodi per le attività formative sulla qualità; - effettua - se necessario - proprie indagini per l'accertamento del livello di soddisfazione dei cittadini circa i servizi offerti; - promuove e realizza iniziative utili per lo sviluppo della qualità, con particolare attenzione a quelle finalizzate al confronto ed allo scambio di esperienze ed informazioni; - promuove e coordina iniziative di promozione della qualità, con priorità agli ambiti ritenuti critici a livello di più aziende o della Provincia nel complesso; - cura il repertorio dei progetti, strumenti, materiali e prodotti per la qualità messi a punto nella Provincia, redigendo eventuali monografie, al fine di rendere disponibili a tutti gli operatori interessati il lavoro svolto, favorendo cosi il miglioramento dei servizi su tutto il territorio. Le aziende sanitarie garantiscono sempre più elevati livelli di qualità di prestazioni e servizi: accertano i livelli esistenti e ne monitorizzano l'evoluzione in via continuativa con riferimento agli standard tecnici di qualità, alle normative di settore - se esistenti - agli indirizzi generali. Allo scopo di assicurare lo sviluppo organico del sistema della qualità, le aziende si dotano di una unità per la qualità, con funzioni di promozione, consulenza, diffusione delle informazioni, promozione della formazione, coordinamento e verifica di tutte le attività realizzate in tale ambito nella azienda stessa. Tale unità dovrà inoltre curare i rapporti con le altre unità di azienda U.S.L. e gli organismi provinciali preposti allo sviluppo della qualità, redigere i documenti ufficiali di proposta, documentazione e verifica delle attività svolte. Nel periodo di Piano nelle aziende dovranno essere promosse per tutto il personale iniziative di formazione sulla qualità,` attivati progetti ed adottate misure atte a perseguire la qualità totale, progressivamente in tutti gli uffici, servizi e processi di accesso ai servizi, nonché rispetto al collegamento tra aree, strutture, uffici e servizi. II criterio principale della revisione strutturale ed organizzativa dovrà essere quello della centralità dello "orientamento delle attività, dei processi e dei servizi al cittadino paziente-utente". Dovranno inoltre costituire un ambito di costante monitoraggio e sviluppo della qualità la efficacia tecnico-professionale, avendo come riferimento alle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili nella letteratura mondiale, l'utilizzo e la gestione delle tecnologie biomediche e sanitarie (con [a collaborazione anche del servizio di Ingegneria Clinica), l'organizzazione e il rapporto con i cittadini. Vanno periodicamente effettuate a livello aziendale specifiche indagini sul gradimento, le lagnanze ed i suggerimenti dei cittadini. La Giunta provinciale produrrà un atto di direttive e linee guida per la presentazione, la verifica e la valutazione dei progetti ammessi al finanziamento aggiuntivo.
|
|